Art. 18.

      1. I posti disponibili di medico incaricato dell'Amministrazione penitenziaria non coperti mediante concorso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti direttamente dal Ministero della giustizia.
      2. Su richiesta dell'interessato, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge operano con la qualifica di medico incaricato provvisorio nell'Amministrazione penitenziaria sono qualificati come medici incaricati definitivi nell'istituto dove operano.
      3. Le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.